via Pietro Micca 20 - 10122
Torino
tel. 011/5163611
Torino 16 dicembre 2005
Prot. n. 12988/P/C14Destinatari |
Oggetto: Gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche - Collegio Dei Revisori dei Conti.
PREMESSA
Gli art. 59 e 61
del D.I. 44/2001 demandano agli Uffici Scolastici Regionali il compito di
fornire assistenza amministrativo contabile alle istituzioni scolastiche nonché
di promuovere gli opportuni interventi volti ad assicurare l'omogeneità
dell'esercizio della funzione del collegio dei revisori.
In questa ottica
appare opportuno, tenuto conto sia della circostanza dell'insediamento dei nuovi
collegi revisorili che degli elementi conoscitivi acquisiti da quest'Ufficio
attraverso l'esame dei verbali e degli altri documenti contabili redatti dai
revisori, fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni operative concernenti i
compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori nonché il trattamento economico
ad essi spettanti.
La presente ad integrazione di quanto già comunicato sulle
suddette materie rispettivamente con Circ.Reg. n.138 prot. 4117 del 13/05/2003 e
Circ.Reg. prot.2530 del 02/09/2005 il cui contenuto integralmente si richiama
con cortese invito alle istituzioni scolastiche a fornirne copia ai componenti
dei nuovi collegi.
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' COLLEGIO ED ASSENZE
DEI COMPONENTI
Il 3° comma dell'art.58 del D.I.
44/2001disciplina specificatamente la programmazione annuale dei lavori del
Collegio dei Revisori, mentre il MIUR, con nota prot. n. 12844 del 26/11/2000,
ed il M.E.F., con note prot. n. 0123834 dell'8/11/2002 e prot. n. 0132959 del
3/12/2002, hanno diramato istruzioni in merito alla programmazione delle
attività degli stessi, al fine di realizzare il contenimento degli oneri
connessi al trattamento di missione a carico dei bilanci delle scuole.
Al
fine di consentire a questo Ufficio Scolastico l'applicazione di quanto previsto
dal comma 2 dell'art. 2404 del codice civile (decadenza dall'ufficio di
revisore) si invitano i Presidenti dei collegi del revisori a voler comunicare,
tempestivamente il nominativo del componente che sia risultato assente NON
giustificato per due sedute consecutive (le giustificazioni possono
essere documentate sia da dichiarazione personale resa dal Revisore, sia
dall'Ufficio ove presta servizio il medesimo).
ESAME DEL
CONTO CONSUNTIVO DA PARTE DEI COLLEGI DEI REVISORI
Dalla lettura
dei verbali aventi ad oggetto l'esame del conto consuntivo sono stati
riscontrati numerosi casi in cui il Collegio, pur regolarmente riunitosi allo
scopo, ha deciso di rinviare la formulazione del prescritto parere ad una
successiva seduta avendo riscontrato in detto documento contabile irregolarità o
incongruenze, talvolta peraltro poco significative, da sanare.
Al riguardo,
pare opportuno segnalare all'attenzione dei Revisori dei conti che il quadro
normativo delineato dal nuovo Regolamento di contabilità contempla l'eventualità
che il conto consuntivo possa essere approvato dal consiglio di istituto anche
in difformità del parere espresso dal collegio dei revisori. Né, d'altra parte,
il nuovo regolamento prevede la possibilità che il Collegio esprima un parere
favorevole "con riserva".
Non si ravvisano, pertanto, circostanze nelle
quali sia giustificato rinviare la formulazione del parere su un conto
consuntivo sottoposto all'esame del Collegio, tranne che nell'ipotesi di assenza
del documento contabile o di redazione non conforme alla modulistica prevista
dall'art. 30 del D.I. 44/2001.
Anche nel caso in cui i consuntivi degli anni
precedenti a quello oggetto di esame, non risultino ancora definiti, il Collegio
non può esimersi dall'esprimere il prescritto parere.
Inoltre, non si possono
condividere formulazioni di detto parere che non concludano inequivocabilmente
in senso favorevole o sfavorevole all'approvazione, non essendo accettabili
condizioni o riserve che diano adito a dubbi in proposito.
I pareri
sfavorevoli andranno ovviamente motivati verbalizzando con chiarezza e
precisione i punti di dissenso onde consentire agli organi di gestione delle
istituzioni scolastiche di effettuare gli interventi correttivi ritenuti
necessari.
Il Conto Consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in
difformità del parere espresso dal Collegio, va trasmesso, all'Ufficio
Scolastico Regionale, corredato di tutti gli allegati previsti dal comma 6
dell'art. 18 del D.I. 44/2001, tra cui una dettagliata e motivata relazione del
Dirigente Scolastico che dovrà indicare, tra l'altro, l'ultimo conto
consuntivo approvato. Solo il sollecito riscontro a tale
adempimento potrà consentire a questo Ufficio l'adozione dei
provvedimenti di competenza, come previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.I.
44/2001.
Il Conto Consuntivo trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale, ai
sensi dell'innanzi citato art. 18, per il quale il predetto Ufficio provveda o
meno ad adottare specifici provvedimenti, non dovrà essere sottoposto
nuovamente al parere del Collegio.
COMPATIBILITA'
FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Attesa la
circostanza che la stipula definitiva del contratto in questione è subordinata
all'avvenuto accertamento della compatibilità finanziaria da parte del Collegio
anche al fine di assicurare la tempestiva corresponsione degli emolumenti
spettanti al dipendente personale si ravvisa l'opportunità, intervenuta la sigla
dell'ipotesi di accordo, del tempestivo svolgimento dell'adempimento in
questione da parte del Collegio dei Revisori.
COMUNICAZIONE DEI
RILIEVI
I Collegi vorranno cortesemente tenere informato
l'Ufficio Scolastico Regionale degli sviluppi dei rilievi precedentemente
formulati, facendone specifica menzione nei successivi
verbali.
COMPENSO REVISORI
Poiché il periodo di
riferimento del compenso è l'anno solare, qualora l'incarico si svolga per un
periodo inferiore allo stesso, il compenso sarà calcolato dalla decorrenza della
nomina e fino al 31 dicembre o al termine dell'attività.
Nel caso di
dimissioni da parte di un membro del collegio, attesa la circostanza, che in
mancanza di specifica normativa la giurisprudenza si è costantemente espressa
nel senso che dette dimissioni non fanno venir meno la responsabilità del membro
dimissionario fino alla sostituzione dello stesso, si ritiene che, nelle more
della designazione del sostituto, il compenso vada corrisposto fino alla data di
insediamento di quest'ultimo.
Resta ovviamente fermo che ai sensi dell'art. 3
della legge 444/1994, i collegi dei revisori scaduti alla data del 31 agosto
2005 non potevano restare in carica oltre il 45° giorno di scadenza del mandato,
vale a dire oltre il 15 ottobre 2005, e pertanto nessun compenso poteva essere
corrisposto ai membri degli stessi oltre tale data.
RILEVANZA
DELLA SPESA DESTINATA AL RIMBORSO DELLE MISSIONI E DELLE SPESE CONNESSE ALLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI REVISORI DEI CONTI
Dovrà essere
posta attenzione alla concessione dell'uso del mezzo proprio che, come noto,
necessita della preventiva richiesta di autorizzazione, deve contenere il
prospetto comparativo della spesa complessiva considerando il costo del rimborso
spese di trasporto nonché la spesa per diaria, alloggio e pasti. Nel concedere
l'autorizzazione il Dirigente Scolastico dovrà tenere conto dell' l'ulteriore
onere finanziario connesso alla stipula di apposita polizza assicurativa
integrativa a favore del funzionario autorizzato (danni al mezzo ed al
conducente, generalmente non contemplati dall'ordinaria polizza RC auto
individuale).
Si considerano, in ogni caso, le località la cui distanza sia
più favorevole all'Amministrazione (la sede di servizio rispetto alla residenza
ordinaria o viceversa);
Ogni tabella di missione deve contenere l'esposizione
di tutte le indennità e rimborsi spettanti al personale in missione: non sono
ammessi rinvii o conguagli a successive tabelle di missione;
Non possono
essere rimborsate:
Particolare attenzione dovrà essere posta al
rimborso di spese pasti fruiti in orario non compatibile con la durata della
missione ( riscontro tra orario di partenza e di arrivo e orario di rilascio
degli scontrini fiscali dei pasti consumati)
Le indennità di missione
(diarie) sono calcolate con riferimento all'orario di partenza esempio:(dalle
ore 16,00 del giorno x alle ore 16,00 del giorno x+1 sono pari a 24 ore)
diversamente, il valore dei pasti è calcolato con riferimento giornaliero (il
pasto della sera non cumula con il pasto del mezzogiorno successivo).
Il Dirigente
Francesco Contino