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Torino 16 dicembre 2005

Prot. n. 12988/P/C14

Circ. Reg. n. 450



  Destinatari

Oggetto: Gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche - Collegio Dei Revisori dei Conti.

PREMESSA

Gli art. 59 e 61 del D.I. 44/2001 demandano agli Uffici Scolastici Regionali il compito di fornire assistenza amministrativo contabile alle istituzioni scolastiche nonché di promuovere gli opportuni interventi volti ad assicurare l'omogeneità dell'esercizio della funzione del collegio dei revisori.
In questa ottica appare opportuno, tenuto conto sia della circostanza dell'insediamento dei nuovi collegi revisorili che degli elementi conoscitivi acquisiti da quest'Ufficio attraverso l'esame dei verbali e degli altri documenti contabili redatti dai revisori, fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni operative concernenti i compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori nonché il trattamento economico ad essi spettanti.
La presente ad integrazione di quanto già comunicato sulle suddette materie rispettivamente con Circ.Reg. n.138 prot. 4117 del 13/05/2003 e Circ.Reg. prot.2530 del 02/09/2005 il cui contenuto integralmente si richiama con cortese invito alle istituzioni scolastiche a fornirne copia ai componenti dei nuovi collegi.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' COLLEGIO ED ASSENZE DEI COMPONENTI

Il 3° comma dell'art.58 del D.I. 44/2001disciplina specificatamente la programmazione annuale dei lavori del Collegio dei Revisori, mentre il MIUR, con nota prot. n. 12844 del 26/11/2000, ed il M.E.F., con note prot. n. 0123834 dell'8/11/2002 e prot. n. 0132959 del 3/12/2002, hanno diramato istruzioni in merito alla programmazione delle attività degli stessi, al fine di realizzare il contenimento degli oneri connessi al trattamento di missione a carico dei bilanci delle scuole.
Al fine di consentire a questo Ufficio Scolastico l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2404 del codice civile (decadenza dall'ufficio di revisore) si invitano i Presidenti dei collegi del revisori a voler comunicare, tempestivamente il nominativo del componente che sia risultato assente NON giustificato per due sedute consecutive (le giustificazioni possono essere documentate sia da dichiarazione personale resa dal Revisore, sia dall'Ufficio ove presta servizio il medesimo).

ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO DA PARTE DEI COLLEGI DEI REVISORI

Dalla lettura dei verbali aventi ad oggetto l'esame del conto consuntivo sono stati riscontrati numerosi casi in cui il Collegio, pur regolarmente riunitosi allo scopo, ha deciso di rinviare la formulazione del prescritto parere ad una successiva seduta avendo riscontrato in detto documento contabile irregolarità o incongruenze, talvolta peraltro poco significative, da sanare.
Al riguardo, pare opportuno segnalare all'attenzione dei Revisori dei conti che il quadro normativo delineato dal nuovo Regolamento di contabilità contempla l'eventualità che il conto consuntivo possa essere approvato dal consiglio di istituto anche in difformità del parere espresso dal collegio dei revisori. Né, d'altra parte, il nuovo regolamento prevede la possibilità che il Collegio esprima un parere favorevole "con riserva".

Non si ravvisano, pertanto, circostanze nelle quali sia giustificato rinviare la formulazione del parere su un conto consuntivo sottoposto all'esame del Collegio, tranne che nell'ipotesi di assenza del documento contabile o di redazione non conforme alla modulistica prevista dall'art. 30 del D.I. 44/2001.
Anche nel caso in cui i consuntivi degli anni precedenti a quello oggetto di esame, non risultino ancora definiti, il Collegio non può esimersi dall'esprimere il prescritto parere.
Inoltre, non si possono condividere formulazioni di detto parere che non concludano inequivocabilmente in senso favorevole o sfavorevole all'approvazione, non essendo accettabili condizioni o riserve che diano adito a dubbi in proposito.
I pareri sfavorevoli andranno ovviamente motivati verbalizzando con chiarezza e precisione i punti di dissenso onde consentire agli organi di gestione delle istituzioni scolastiche di effettuare gli interventi correttivi ritenuti necessari.
Il Conto Consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità del parere espresso dal Collegio, va trasmesso, all'Ufficio Scolastico Regionale, corredato di tutti gli allegati previsti dal comma 6 dell'art. 18 del D.I. 44/2001, tra cui una dettagliata e motivata relazione del Dirigente Scolastico che dovrà indicare, tra l'altro, l'ultimo conto consuntivo approvato. Solo il sollecito riscontro a tale adempimento potrà consentire a questo Ufficio l'adozione dei provvedimenti di competenza, come previsto dal comma 6 dell'art. 18 del D.I. 44/2001.
Il Conto Consuntivo trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'innanzi citato art. 18, per il quale il predetto Ufficio provveda o meno ad adottare specifici provvedimenti, non dovrà essere sottoposto nuovamente al parere del Collegio.

COMPATIBILITA' FINANZIARIA CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Attesa la circostanza che la stipula definitiva del contratto in questione è subordinata all'avvenuto accertamento della compatibilità finanziaria da parte del Collegio anche al fine di assicurare la tempestiva corresponsione degli emolumenti spettanti al dipendente personale si ravvisa l'opportunità, intervenuta la sigla dell'ipotesi di accordo, del tempestivo svolgimento dell'adempimento in questione da parte del Collegio dei Revisori.

COMUNICAZIONE DEI RILIEVI

I Collegi vorranno cortesemente tenere informato l'Ufficio Scolastico Regionale degli sviluppi dei rilievi precedentemente formulati, facendone specifica menzione nei successivi verbali.

COMPENSO REVISORI

Poiché il periodo di riferimento del compenso è l'anno solare, qualora l'incarico si svolga per un periodo inferiore allo stesso, il compenso sarà calcolato dalla decorrenza della nomina e fino al 31 dicembre o al termine dell'attività.
Nel caso di dimissioni da parte di un membro del collegio, attesa la circostanza, che in mancanza di specifica normativa la giurisprudenza si è costantemente espressa nel senso che dette dimissioni non fanno venir meno la responsabilità del membro dimissionario fino alla sostituzione dello stesso, si ritiene che, nelle more della designazione del sostituto, il compenso vada corrisposto fino alla data di insediamento di quest'ultimo.
Resta ovviamente fermo che ai sensi dell'art. 3 della legge 444/1994, i collegi dei revisori scaduti alla data del 31 agosto 2005 non potevano restare in carica oltre il 45° giorno di scadenza del mandato, vale a dire oltre il 15 ottobre 2005, e pertanto nessun compenso poteva essere corrisposto ai membri degli stessi oltre tale data.

RILEVANZA DELLA SPESA DESTINATA AL RIMBORSO DELLE MISSIONI E DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI REVISORI DEI CONTI

Dovrà essere posta attenzione alla concessione dell'uso del mezzo proprio che, come noto, necessita della preventiva richiesta di autorizzazione, deve contenere il prospetto comparativo della spesa complessiva considerando il costo del rimborso spese di trasporto nonché la spesa per diaria, alloggio e pasti. Nel concedere l'autorizzazione il Dirigente Scolastico dovrà tenere conto dell' l'ulteriore onere finanziario connesso alla stipula di apposita polizza assicurativa integrativa a favore del funzionario autorizzato (danni al mezzo ed al conducente, generalmente non contemplati dall'ordinaria polizza RC auto individuale).
Si considerano, in ogni caso, le località la cui distanza sia più favorevole all'Amministrazione (la sede di servizio rispetto alla residenza ordinaria o viceversa);
Ogni tabella di missione deve contenere l'esposizione di tutte le indennità e rimborsi spettanti al personale in missione: non sono ammessi rinvii o conguagli a successive tabelle di missione;
Non possono essere rimborsate:

  1. le ricevute fiscali/fatture di pernottamenti o di pasti indicanti un numero di persone superiori al dipendente in missione, salvo il caso che l'albergatore o ristoratore abbia apposto specifica distinzione debitamente validata con timbro e firma;
  2. le ricevute fiscali/fatture il cui importo sia rettificato, salvo il caso che l'albergatore o ristoratore abbia apposto apposita rettifica debitamente validata con timbro e firma;
  3. spese accessorie contenute nelle ricevute fiscali/fatture rilasciate dagli albergatori (garage, uso frigo bar, telefonate, ecc);
  4. le ricevute fiscali rilasciate dai ristoratori con la sola indicazione di "menù" o "pasto completo", possono essere invece, rimborsate le ricevute riportanti l'indicazione della quantità e qualità dei pasti consumati e le consumazioni di pasti a "prezzo fisso";

Particolare attenzione dovrà essere posta al rimborso di spese pasti fruiti in orario non compatibile con la durata della missione ( riscontro tra orario di partenza e di arrivo e orario di rilascio degli scontrini fiscali dei pasti consumati)
Le indennità di missione (diarie) sono calcolate con riferimento all'orario di partenza esempio:(dalle ore 16,00 del giorno x alle ore 16,00 del giorno x+1 sono pari a 24 ore) diversamente, il valore dei pasti è calcolato con riferimento giornaliero (il pasto della sera non cumula con il pasto del mezzogiorno successivo).

Il Dirigente
Francesco Contino



CO/cl

  Destinatari:

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti
dei CSA della Regione Piemonte

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Regione Piemonte

Ai Collegi dei Revisori dei conti
degli Ambiti Territoriali
della Regione Piemonte
LORO SEDI